Statuto


“FONDAZIONE GIUSEPPE E CARLO GIROLA ED IDA STUCCHI VED. GIROLA O.N.L.U.S.”

PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEGLI ORFANI DELLE PROVINCIE LOMBARDE 

CAPO I° - ORIGINI E SCOPI DELLA FONDAZIONE

ART.1 - La Fondazione Giuseppe e Carlo Girola ed Ida Stucchi Ved. Girola richiama la sua origine dal testamento pubblico 25 marzo 1941 del Prof. Avv. Carlo Girola, il quale disponeva del suo intero patrimonio a favore degli orfani poveri delle provincie lombarde.

La Fondazione assume la seguente denominazione: 

“Fondazione Giuseppe e Carlo Girola

ed Ida Stucchi Ved. Girola

per la protezione e l’assistenza degli orfani delle provincie lombarde ONLUS

(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)”

 

Tale denominazione sarà conservata inalterata in perpetuo.

La Fondazione ha sede in Milano, Piazza Castello n. 26.

Nei rapporti con i terzi ad esclusione degli atti formali potrà adottare la dizione abbreviata “Fondazione Girola O.N.L.U.S.”

Il patrimonio della Fondazione è costituito da stabili e terreni in Milano e da attività mobiliari. 

ART. 2- La Fondazione è stata eretta Ente Morale con Regio Decreto 17 agosto 1942 n. 1474 che ha contestualmente approvato il primo Statuto dell’Ente.

Con delibera n. 6634 del 12 marzo 1991 della Giunta Regionale Lombarda l’ente è stato depubblicizzato con la relativa attribuzione allo stesso della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art.12 Codice Civile. 

ART. 3 -La Fondazione opera nei settori della beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitaria. La Fondazione ha per scopo di provvedere, con le rendite del patrimonio destinatole dal Fondatore e con quelle che potessero comunque provenirle altrimenti, all’assistenza morale, materiale e sanitaria, all’educazione, all’avviamento al lavoro o ad una professione attraverso servizi o prestazioni, dei minori orfani di uno o di entrambi i genitori, o privi di valido sostegno familiare, che si trovino in stato di abbandono o di indigenza e siano residenti in Lombardia.

La Fondazione potrà altresì predisporre od erogare servizi e prestazioni economiche sia in denaro che in natura a favore di persone anziane bisognose, residenti in Lombardia.

La Fondazione nell’ottemperare al proprio scopo ha esclusivo fine di solidarietà sociale.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle proprie dello scopo istituzionale ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

La Fondazione esaurisce i propri scopi nell’ambito territoriale della Regione Lombardia. 

ART. 4 - L’identificazione dei servizi e delle prestazioni è effettuata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto degli scopi statutari sulla base di proprie valutazioni in ordine agli interventi stimati di maggior utilità sociale.

I criteri per l’accesso ai servizi od alle prestazioni erogate dall’Ente sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione così come le modalità di organizzazione e funzionamento dei servizi. 

ART. 5 - Gli interventi verso i minori dovranno essere finalizzati all’avviamento al lavoro o ad una professione.

Le attività di assistenza o insegnamento saranno affidate a persone laiche od ecclesiastiche fornite dei necessari requisiti, con l’intento di formare il carattere morale degli alunni e di coltivarne l’animo all’amore di Dio, della Patria, dell’onore, della personale responsabilità e dignità, in modo da formarne dei cittadini buoni e devoti al Paese, lavoratori onesti, probi ed ordinati.

Le attività assistenziali e formative dirette ai minori dovranno comprendere anche l’educazione religiosa. 

ART. 6 - Per l’assistenza morale e materiale e per la disciplina degli assistiti che verranno accolti in presidi gestiti dalla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà stabilire le norme relative in apposito regolamento. 

ART. 7 - L’ospitalità dei minori cesserà di regola al 18° anno di età compiuto, salvo casi eccezionali da valutarsi discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione curerà, nel modo migliore, l’assistenza morale dei dimessi e la loro sistemazione definitiva.

L’ospitalità cesserà anche prima del 18° anno di età per quei minori per i quali saia cessato il bisogno di fruire della pubblica beneficenza o si presenti l’occasione, mediante un conveniente collocamento, di migliorare la propria posizione.

È salvo in ogni caso il diritto del Consiglio di Amministrazione, per esigenze amministrative e a suo insindacabile giudizio, di dimetter i minori anche prima del 18° anno di età.

 

CAPO II° - ORGANI DELLA FONDAZIONE

- Consiglio di Amministrazione

- Presidente

-  Revisore Contabile

-  Segretario

 

ART. 8 - La Fondazione avrà sempre amministrazione autonoma e sarà retta in perpetuo da un Consiglio di Amministrazione di sette membri, così composto: un membro laico od ecclesiastico, designato da Sua Eminenza l’Arcivescovo di Milano, un membro designato dal Prefetto di Milano, un membro designato dal Provveditorato agli Studi di Milano, quattro membri, nominati a vita dal Fondatore, designati nelle persone dei signori Gr. Uff. Avv. Antonio Nonnis, Cav. Avv. Ugo Pernigotti, Dott. Ing. Giuseppe Valota, Avv. Giuseppe Villa.

I primi tre membri dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti. Gli altri quattro degnati dal Fondatore resteranno in carica a vita e anche in caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione dovranno essere rieletti.

Venendo a mancare per morte o per altra causa alcuno di questi quattro membri, gli altri nominati a vita procederanno alla surrogazione e così in perpetuo, in modo che l’elezione dei detti Amministratori a vita sia fatta sempre e soltanto dai rimanenti tuttora in carica, senza concorso degli altri membri del Consiglio di Amministrazione. 

ART. 9 - Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che per il primo Consiglio della Fondazione, furono nominati dal Fondatore nelle persone dei signori Gr. Uff. Avv. Antonio Nonnis e Avv. Giuseppe Villa, dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti.

Essi dovranno sempre essere scelti tra i quattro membri nominati a vita. 

ART. 10 - Il Presidente è il capo ed il Rappresentante Legale dell’Ente.

Nei casi di assenza o di impedimento egli è sostituito di diritto dal Vice Presidente: in mancanza di questi, dal Consigliere d’Amministrazione a vita più anziano di età.

Le funzioni di Presidente, Vice Presidente e Consigliere d’’Amministrazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in caso di missione fuori del Comune di Milano. 

ART. 11 - Spetta al Presidente:

1°.   convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute

2°.   eseguire e fare eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

3°.   curare l’osservanza dello Statuto o dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l’amministrazione dell’Ente;

4°.   sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa, ed in genere di tutta l’amministrazione dell’Ente, sotto ogni riguardo morale e materiale;

5°.   assumere il personale in via provvisoria;

6°.   infliggere agli impiegati la censura scritta e promuovere dal Consiglio di Amministrazione gli ulteriori provvedimenti per le mancanze più gravi

7°.    stipulare contratti, disporre spese, assumere impegni fino ad un importo massimo di Lire 5.000.000  fatta salva la possibilità di aggiornamento di tale importo con delibera del Consiglio di Amministrazione;

8°.   sorvegliare la regolare tenuta dei registri della Fondazione;

9°.   emettere mandati firmati da lui, dal Segretario e dal contabile;

10°. disporre per investimenti e/o reinvestimenti mobiliari;

11°. decidere e disporre in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esuli dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione;

12°. il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente si riunisce normalmente ogni bimestre o quando il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando tre Consiglieri ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare.

13°. L’avviso di convocazione sarà inviato tempestivamente ai Consiglieri con lettera raccomandata, nella quale saranno pure indicati di norma gli argomenti da trattare nell’adunanza;

14°. il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno quattro Consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci. I voti sono palesi, salvo per i provvedimenti relativi al personale. Il Consigliere che sarà assente alla seduta del Consiglio di Amministrazione per più di tre volte nell’anno potrà essere dichiarato decaduto. 

ART. 14 - il Consiglio di Amministrazione delibera:

1°.   sulla nomina del Presidente e del Vice Presidente;

2°.   sul bilancio consuntivo, da approvarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza;

3°.   sulle azioni da promuovere o sostenere davanti all’autorità giudiziaria od altre giurisdizioni speciali;

4°.   sull’assunzione del personale;

5°.   sulle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e sul regolamento disciplinare del personale;

6°.   sui lavori e forniture per importo superiore a Lire 5.000.000 salva la possibilità di aggiornamento di tale importo con delibera del Consiglio di Amministrazione;

7°.   sull’acquisto ed alienazione di immobili, sulla contrazione di mutui e loro estinzione, sulle transazioni e su qualunque atto di disponibilità del patrimonio dell’Ente per un importo superiore a Lire 5.000.000, salva la possibilità di aggiornamento di tale importo con delibera del Consiglio di Amministrazione;

8°.    sul decadimento della carica di Consigliere;

9°.    su qualunque materia od argomento il Presidente creda opportuno provocarne le decisioni. 

ART. 15 - Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente oppure dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate dal Segretario della Fondazione.

In caso di impedimento, o quando il Consiglio lo ritenga opportuno per la trattazione di speciali argomenti, potrà funzionare da Segretario un Consigliere designato da chi presiede l’adunanza. 

ART. 16 - Di ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione il Segretario redigerà processo verbale, da approvarsi al principio della seduta successiva, e quindi firmato dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri avranno diritto a far scrivere nel verbale tutte le dichiarazioni e riserve che riterranno opportune. 

ART. 17 - Il Revisore dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Ente, vigilare sull’osservanza della Legge, dello Statuto, della regolare tenuta dei libri contabili e predisposizione del Bilancio.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica due anni.

Il Revisore deve risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Si applicano allo stesso le disposizioni di cui agli artt. 2399, 2402, 2406, 2407, 2409 Codice Civile per quanto compatibili.

 

CAPO III° - GESTIONE DELLA FONDAZIONE

ART. 18 - Per raggiungere i suoi fini la Fondazione potrà provvedere alla realizzazione di uno o più presidi finalizzati all’ospitalità degli assistiti, avvertendo che tali presidi dovranno essere intestati in perpetuo al nome venerato del Cav. Giuseppe e Prof. Carlo Girola e della Sig.ra Ida Stucchi Ved. Grirola. 

Per la gestione dei presidi che sorgeranno gli Amministratori della Fondazione si varranno anche, se del caso, dell’opera di ordini religiosi cattolici particolarmente adatti al fine. 

ART. 19 - Dovranno essere, per quanto possibile, conservate in perpetuo nel patrimonio della Fondazione le case di Pazza Castello n. 24 e n. 26 in Milano, al Fondatore particolarmente care, in una delle quali avrà sede, in perpetuo, l’amministrazione della Fondazione.

Questi stabili dovranno sempre essere conservati con quel decoro e in quello stato di perfetta manutenzione nei quali sono stati lasciati dal Fondatore.

È compito degli Amministratori curare la conservazione del patrimonio e la sua migliore utilizzazione per gli scopi istituzionali.

ART. 20 - La Fondazione avrà obbligo di provvedere in perpetuo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nel modo più decoroso, della Cappella mortuaria della Famiglia Girola, situata nel Cimitero Monumentale di Milano n. 77. 

ART. 21 - La Fondazione non potrà distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la propria vita sociale.

La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili per la realizzazione delle attività istituzionali, eventuali avanzi di gestione saranno destinati ad incremento del patrimonio.

in caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, i beni che resteranno dopo l’esaurimento della liquidazione dovranno essere devoluti ad una o più altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, operanti nei settori previsti dall’art. 3 del presente Statuto, indicate dai membri a vita del Consiglio di Amministrazione, sentita l’Autorità di cui all’art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1990 N. 662. 

ART. 22 - I mandati di pagamento non costituiscono titolo di scarico per il cassiere, se non sono munti delle firme del Presidente e del Segretario. 

ART. 23 - I diritti e doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dalla legislazione in materia, dal contratto di lavoro applicato e dall’eventuale regolamento.

Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti a ciò relativi. 

ART. 24 - Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o quelle che, in avvenire, saranno emanate in materia di persone giuridiche private operanti nell’ambito dell’assistenza e della beneficenza.